L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’.

Qui, alle disposizioni nazionali, si aggiungono ulteriori misure di contenimento del contagio, valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.

Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

Chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.

Didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni.

Sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all’aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni rimangono in vigore per almeno 15 giorni.

Scarica l’autocertificazione: modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020




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